Scheda documento

Accesso Civico


Intestazione

Accesso civico

Descrizione

Accesso civico "semplice"

L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, riconosce il diritto attribuito a chiunque di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, in caso di omessa pubblicazione degli stessi, e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il Segretario Comunale.

I recapiti a cui contattarlo sono i seguenti:

La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

In caso mancata risposta entro il termine di legge può essere avanzata richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che risponde entro il termine di 20 giorni.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza richiesta di riesame. 

Accesso civico "generalizzato" (FOIA)

L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013, riconosce a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

 La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le richieste devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

L’istanza può essere indirizzata alternativamente:

  • all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni
  • all'Ufficio Protocollo  del Comune.

Le modalità di presentazione sono:

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:  che nella richiesta devono essere indicati i documenti o i dati richiesti, o fornire gli elementi che  consenano  all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti. Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione  dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta. L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni. In caso di presenza di controinteressati il termine è sospeso fino all'eventuale pronunciamento degli stessi, che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici del Comune.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta da parte dell'ufficio detentore dei dati,  il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (RPCT), che decide entro il termine di 20 giorni.

Il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Resta ferma comunque la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza richiesta di riesame.

 

Documentazione

 

 

Aggiornato al 17/09/2024
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